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Assicurazione plurima
Si ha assicurazione plurima o presso diversi assicuratori quando per lo stesso rischio (ad esempio: incendio), sullo stesso bene (ad esempio: abitazione) e per un comune periodo di tempo, l’assicurato stipula separatamente più contratti di assicurazione presso diversecontratti di assicurazione che sono volti a garantire l’assicurato contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o l’automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona. Nel primo caso si parla di assicurazioni di cose (ad esempio, assicurazione furto, incendio, ecc.); nel secondo caso si parla di assicurazioni del patrimonio o di assicurazioni di spese (ad esempio, assicurazione della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di assicurazioni contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i danni, ad eccezione di quelle contro i danni alla persona (assicurazione infortuni e invalidità da malattia), sono rette dal cosiddetto principio indennitario. |
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Assicurazione trasporti
Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni che dovessero riguardare un particolare mezzo di trasporto (nave, aereo, treno) o le merci trasportate su di esso. Se la garanzia riguarda i danni ai corpi si parla di assicurazione di corpi; se essa riguarda i danni alla merce si parla di assicurazione delle merci trasportate. L'assicurazione trasporti copre anche le responsabilità connesse al trasporto: ad esempio, r.c. del vettore terrestre per danni alle merci trasportate su autocarro, r.c. veicoli marittimi, lacustri, fluviali (compresa la responsabilità del vettore). |
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Assicurazioni contro i danni
Le assicurazioni contro i danni comprendono tutti quei contratti di assicurazione che sono volti a garantire l'assicurato contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o l'automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona. Nel primo caso si parla di assicurazioni di cose (ad esempio, assicurazione furto, incendio, ecc.); nel secondo caso si parla di assicurazioni del patrimonio o di assicurazioni di spese (ad esempio, assicurazione della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di assicurazioni contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i danni, ad eccezione di quelle contro i danni alla apersona (assicurazione infortuni e invalidità da malattia), sono rette dal cosiddetto principio indennitario. |
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Assicurazioni contro i danni alla person
Contratti di assicurazione con i quali l’assicurato si tutela contro il rischio di danni alla propria persona. Rientrano in questa categoria l’assicurazione infortuni e l’assicurazione invalidità da malattia. |
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Assicurazioni del patrimonio (o assicura
Contratti di assicurazione con i quali l’assicurato si tutela contro il rischio di una variazione negativa del suo patrimonio, considerato nel suo complesso, sia che essa derivi dal sorgere di un debito (assicurazione della responsabilità civile) sia che essa derivi da una spesa (ad esempio: spese legali, spese di cura). |